Sono una persona con diabete

Voglio sapere come si fa per ottenere o rinnovare la patente di guida.
 

Il “peso” del diabete


Le procedure e le indicazioni per la certificazione sono differenti nei diversi gruppi di patenti:

Gruppo 1 (patenti delle categorie A, B e BE)

• L’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida è effettuato dal medico monocratico (giudice unico) di cui al comma 2 dell’articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere (certificazione specialistica) di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
• In caso di presenza di comorbilità (patologie concomitanti al diabete) o di gravi complicanze (cardiovascolari, oculistiche, neurologiche ecc. direttamente correlabili al diabete) che possano pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alle Commissioni mediche locali (strutture costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia composte da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti).
• Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducano ipoglicemie gravi, come metformina, acarbosio, glitazoni o le c.d. incretine in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all’età.
• In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all’età.
• La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che abbia presentato casi di ipoglicemia grave e/o ricorrente o di un’alterazione dello stato di coscienza dovuta ad ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

Gruppo 2 (C, D, DE e certificati di abilitazione professionale KA e KB)

• Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducano ipoglicemie gravi (metformina, acarbosio, glitazoni o le c.d. incretine in monoterapia o in associazione tra loro), il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all’età.
• In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi (insulina e farmaci orali come sulfoniluree e glinidi), l’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale a candidati o conducenti affetti da diabete mellito è effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del DM 30/01/1998 e successive modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che possa attestare le seguenti condizioni:
a. assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;
b. il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia;
c. il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
d. il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia;
e. assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.

In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata per un periodo massimo di validità di 3 anni o per un periodo inferiore in relazione all’età.

• In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Motorizzazione civile, per l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 128 del codice della strada.
• In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali secretagoghi come sulfoniluree o glinidi) ricorre l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Motorizzazione civile per l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 128 del Codice della strada.


Il rilascio/rinnovo della patente
Il “peso” del diabete
Indicazioni operative
Scadenza
 
Il diabetologo non decide ma stabilisce il “peso” del diabete