Sono una persona con diabete

Voglio sapere di più sui miei diritti nel lavoro.
 

Discriminato perché diabetico


L'articolo 15 L. 300/70 vieta qualsiasi atto che arrechi pregiudizio a un soggetto in ragione della sua condizione di inabilità.
Il D.Lgs 216/03 (che ha recepito la direttiva comunitaria 2000/78) vieta le discriminazioni determinate da disabilità e chiarisce che la discriminazione può essere sia diretta (lo svantaggio è espressamente legato alla disabilità) che indiretta (quando l’adozione di un criterio “apparentemente neutro” (come può essere, per esempio, la corresponsione di un premio in ragione del minor numero di assenze dal lavoro) finisce per porre i disabili in una posizione di svantaggio rispetto agli altri.
La direttiva e il decreto di recepimento hanno superato quindi la nozione soggettiva di discriminazione (non è cioè necessario dimostrare che il datore di lavoro voleva effettivamente nuocere al disabile) e sanziona tutti i comportamenti che pongono l’invalido in una situazione oggettiva di svantaggio a causa della sua invalidità.
Al lavoratore sarà sufficiente fornire 'elementi presuntivi' volti a dimostrare l’oggettivo svantaggio, mentre spetterà al datore di lavoro dimostrare di aver adottato comportamenti che prescindevano dalla condizione di invalidità.
In concreto, il dipendente disabile potrà quindi limitarsi a dimostrare che i disabili vengono sistematicamente ignorati rispetto agli altri nelle promozioni ovvero nei trasferimenti a richiesta eccetera e, qualora il datore di lavoro non riesca a fornire prova della adozione di un criterio non discriminatorio, potranno ottenere una pronuncia favorevole. In pratica il Giudice ordinerà di cessare il comportamento discriminatorio, di ripristinare una situazione di parità (ad es. attribuendo la promozione anche al disabile) e di risarcire il danno.
Da notare che non sempre l’azione antidiscriminatoria richiede di dimostrare che altri hanno avuto un trattamento più favorevole: l’art. 2 del Dlgs 215/03 introduce infatti il concetto di “molestie per ragioni di disabilità” intendendo per tali un comportamento umiliante idoneo a offendere la dignità personale del disabile: in tal caso non vi è necessità di alcuna comparazione, ma la legge predispone, anche per questo caso, il medesimo strumento processuale rapido ed efficace che è previsto in caso di discriminazione.
Da notare infine che la Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza Cadman del 2008 ha ritenuto applicabile il divieto di discriminazione anche al caso in cui il disabile non sia il lavoratore ma un suo familiare e il lavoratore subisca una condizione di svantaggio per la necessità di assistere il familiare.
La Corte ha anche stabilito che il licenziamento per eccesso di malattia può essere illegittimo se la malattia è conseguenza di una invalidità, come può accadere nel caso del diabete.


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