Sono genitore di un bambino/ragazzo con diabete

Voglio sapere di più sugli aiuti economici previsti per le famiglie di disabili minorenni.
 

Indennità di 'accompagnamento'


L'indennità di accompagnamento per invalidità civile istituito con la legge 11 febbraio 1980, n. 18 è erogata alle persone:
• di ogni età
• quale che sia la loro condizione economica
• indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa.
(Clicca qui per i requisiti di cittadinanza e residenza).
Per ottenere questa prestazione, che viene aggiunta all’eventuale assegno o pensione d'invalidità, la Commissione deve accertare:
a) la totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche
b) l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua.

Nei soggetti minorenni e ultra sessantacinquenni, non valutabili sul piano dell'attività lavorativa, il diritto all'indennità di accompagnamento è subordinato alla condizione che essi abbiano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età” (art. 6 del Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).

Cosa si intende?
Cosa si intende per 'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita'?
Per atti quotidiani della vita, come precisato dal Ministero della Sanità, sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza.
Rientrano in quest'ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, dirette al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, tali da consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.
Si parla di necessità di assistenza continua quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto a un soggetto normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, e si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita.

Compatibilità e cumulabilità
L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è cumulabile con una pensione d'invalidità o con le indennità ‘speciali’ simili, quale l’indennità di comunicazione per i sordomuti, l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e quella speciale per i ciechi parziali.
L'indennità di accompagnamento è incompatibile con il ricovero totale a carico dello Stato in un Istituto.Con questo deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunge una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento.
L'indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lunga degenza o a fini riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese (Corte Costituzionale, sentenza 22-29 aprile 1991, n. 183).

Scelta fra le provvidenze economiche opzionabili
L'indennità di accompagnamento non è cumulabile con indennità concesse per causa di guerra, di lavoro o di servizio, (ma l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole) né con l’indennità di frequenza erogata a portatori di handicap minorenni.
L’interessato può comunque scegliere il trattamento più favorevole fra due incompatibili.

Importo
L’indennità è adeguata al 1° gennaio di ogni anno. Nel 2008 è stata di 465,09 per 12 mensilità.


Accompagnamento
Assegno di frequenza
 
Circa 5500 euro annui riconosciuti ‘senza se e senza ma’. L’indennità di accompagnamento è prevista per le persone con invalidità del 100% (o dizione equivalente) di ogni età.