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Sono una persona con diabete | ![]() |
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![]() Voglio sapere di più sulle agevolazioni, fiscali e non, riservate ai disabili. |
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![]() L’iter tecnico e burocratico L’iter tecnico e burocratico necessario per avere il plantare, la scarpa o qualsiasi tipo di ausilio è molto complesso anche escludendo la richiesta di visita per l’accertamento dell'invalidità. Il fantasma del Nomenclatore Il protagonista occulto è il Nomenclatore. Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente agli invalidi civili: • ausili (come carrozzelle, letti, deambulatori) • protesi (per esempio di arto, acustiche) • ortesi (per esempio scarpe ortopediche o tutori). Purché descritti in un elenco dettagliato degli ausili, delle protesi e delle ortesi, il cosiddetto ‘nomenclatore’, allegato al D.M. 332/1999, decreto che regola la materia in maniera estremamente dettagliata, indicando gli ausili, le protesi, le ortesi e i sussidi che possono essere prescritti, il costo massimo, i tempi massimi di fornitura, la durata di attesa, gli interventi di personalizzazione che possono essere necessari e così via. Il Nomenclatore è diviso in tre elenchi: L’allegato A contiene l’elenco 1 che descrive tutti i sistemi da realizzare su misura o comunque da personalizzare sulla base delle caratteristiche di ogni paziente; l’allegato B contiene l’elenco 2 che descrive gli ausili che non sono da personalizzare mentre l’allegato C contiene l’elenco 3 che descrive tutti gli apparecchi. Il Medico Prescrittore Il Medico Prescrittore non è sempre né necessariamente il Diabetologo, perché per richiedere un ausilio, ortesi o protesi, il medico ASL o convenzionato, deve essere inserito in un apposito ‘albo’. Deve essere insomma ‘prescrittore' ai fini del D.M. 332/1999 e non è detto che il Diabetologo lo sia. Al di là di questa formalità, il Diabetologo potrebbe ritenere opportuno delegare la prescrizione a un altro specialista. Lo specialista prescrittore deve stendere un ‘progetto terapeutico’ che spiega in maniera piuttosto articolata e con un orizzonte di medio termine, come si inserisce la richiesta all’interno di un programma di gestione o di riabilitazione del paziente e una Prescrizione (in Lombardia è definita ‘modello 03’) ed è un modulo appositamente realizzato dalla ASL. Il Tecnico Ortopedico La prescrizione vera e propria richiede un'ottima conoscenza sia delle possibilità esistenti, sia del nomenclatore. È quindi previsto che questa prescrizione sia redatta e firmata dal Medico Prescrittore insieme a un’altra figura: il Tecnico Ortopedico che produce il preventivo di spesa. I Tecnici Ortopedici non sono dipendenti della ASL e non sono nemmeno liberi professionisti esterni. Si tratta quasi sempre di... fornitori della ASL stessa, vale a dire titolari o dipendenti dei negozi e dei laboratori che vendono o realizzano gli ausili, le ortesi o le protesi. Una volta redatta la prescrizione e il piano terapeutico, il paziente si reca all’apposito ufficio della ASL presentando: • copia del verbale di riconoscimento dello stato di invalidità o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità • programma terapeutico e prescrizione compilato da un Medico Prescrittore, scelto tra quelli inseriti in un apposito albo regionale, disponibile presso i presidi distrettuali. La ASL, che generalmente valuta la domanda in tempi brevi, può rispondere in tre modi: • rifiutando per vari motivi la domanda • autorizzando il modello 03 • accettandola ma riservandosi di fornire direttamente il paziente. Per ogni assistito la ASL è tenuta ad aprire e mantenere aggiornata una scheda contenente tutta la documentazione relativa alla richiesta di ausili, ortesi e protesi. A quel punto il paziente inizi la parte tecnica dell’iter, con le visite e le prove necessarie a produrre l’ortesi che deve essere necessariamente realizzata su misura con i tempi del caso. I tempi e il collaudo Se invece la ASL autorizza la fornitura, il dettagliante o il laboratorio a cui il paziente si rivolge (che generalmente è quello a cui fa capo il Tecnico Ortopedico che ha firmato la prescrizione) deve fornire l’ausilio o la protesi entro un lasso di tempo definito (dal nomenclatore). Alla fornitura fa seguito una fase di collaudo che termina con un'apposita certificazione del Medico Prescrittore. Ovviamente il tecnico ortopedico - commerciante ha interesse a rendere più veloce e meno problematica possibile questa fase, anche perché la ASL subordina il pagamento alla presentazione del collaudo firmato. Viceversa, il paziente ha interesse a procrastinare il più possibile la firma del collaudo stesso ed eventualmente a sollecitare il parere del Diabetologo nei casi dubbi o proponendogli un consulto con un altro specialista della ASL (ortopedico, fisiatra o fisioterapista). Durata, rinnovo Se la prescrizione riguarda una fornitura periodica, come accade per i materiali di consumo, occorrerà rinnovare la prescrizione solamente una volta all’anno. Se riguarda un ausilio soggetto a deterioramento, il nomenclatore prevede degli intervalli di tempo per la sostituzione. Per una scarpa ortopedica, ad esempio, l’intervallo medio è di circa 12/18 mesi, secondo le indicazioni del nomenclatore tariffario, ma può essere minore per un bambino o un ragazzo, o se il paziente fa un uso intensivo dell’ausilio stesso (la previsione di utilizzo è contenuta nel piano terapeutico). I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati su specifica richiesta accompagnata da una dettagliata relazione del Medico Prescrittore. Il rinnovo è a tutti gli effetti una pratica ex novo, anche le eventuali misurazioni, calchi etc vanno rieseguiti. |
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