Sono una persona con diabete

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Corsia preferenziale nel mondo del lavoro


Entrare a far parte delle ‘categorie protette’ è molto importante per chi aspira a un posto pubblico (offre maggiori punteggi nei concorsi) o privato. Si entra infatti in una lista di ‘collocamento mirato’ con un ruolo di primo piano.
Secondo il Dlgs 151/2015, il datore di lavoro che assume una persona disabile anche solo del 45% riceve per 5 anni un contributo pari al 70% della retribuzione per assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. Uno 'sconto' di grande rilevanza.

Chi può chiederlo
I requisiti per ottenere il collocamento mirato sono meno stringenti di quelli chiesti per un assegno o una pensione d'inabilità. Secondo la legge 68/1999 hanno diritto al collocamento mirato disabili fisici, sensoriali e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% o una cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi in età lavorativa.

La persona interessata può chiedere all’Ufficio per il collocamento (oggi Centro per l'impiego) della sua zona l’iscrizione all’Elenco dei lavoratori disabili. I datori di lavoro privati e pubblici possono attingere da questo elenco per scegliere le persone con le quali coprire la quota di posti riservati alle categorie protette. Assumere persone da queste liste è per il datore di lavoro insieme un obbligo e un vantaggio.

Chi fa l’accertamento
L’accertamento è effettuato dalle Commissioni previste dalla legge 104, le stesse cui è richiesto di valutare l'esistenza di un handicap. Si tratta poi della stessa Commissione che, integrata da un operatore sociale e da un esperto, nei casi da esaminare valuta le domande di pensione d'invalidità civile e d'indennità di accompagnamento. Nulla impedisce che l’accertamento ai fini del collocamento mirato avvenga nella stessa sessione che ha stabilito l’esistenza dell’handicap o ha valutato la domanda di invalidità civile. In questo caso l’accertamento avviene per così dire in via ‘preventiva’.

L’accertamento che avvenga in via preventiva o secondo la prassi normale consiste in tre documenti:
• una cosiddetta ‘diagnosi funzionale’ che definisce le conseguenze; dell’handicap sulla capacità globale attuale e potenziale della persona;
• un profilo socio lavorativo della persona (questo in accordo con il Comitato Tecnico istituito presso i Centri per l'impiego);
• una relazione conclusiva che formula suggerimenti sulle forme di sostegno e sugli interventi che possono essere necessari per il suo inserimento nel lavoro.
L’iter secondo la prassi deve concludersi entro 4 mesi dalla data della prima visita. Le relazioni sono poi inviate alla ASL, al Comune, all’Ufficio del lavoro e all’interessato. Una volta ammessa alle liste, la persona dovrà presentarsi ai colloqui di lavoro organizzati dall’Ufficio.
Se per due volte consecutive la persona disabile rifiuta senza motivo valido un posto di lavoro ritenuto consono, la persona non riceverà offerte di lavoro per sei mesi.
La semplice iscrizione alle liste speciali non garantisce l'assunzione. L'azienda non è obbligata ad assumere le persone 'prime'in lista'. Il lavoratore deve quindi farsi parte attiva nella ricerca del 'posto'. Sicuramente l'essere iscritto alle Liste di collocamento mirato rappresenta un vantaggio.


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Basta il 46% d'invalidità per ottenere il collocamento mirato, una delle più interessanti istituzioni a favore dei disabili per così dire 'medi’, ma l’iter è piuttosto complesso.