Sono una persona con diabete

Voglio sapere di più su assegni, pensioni di invalidità e handicap.
 

Assegno ordinario d'invalidità


L'assegno ordinario d'invalidità è una prestazione 'assicurativa' dell'INPS. Può essere richiesto da un lavoratore che abbia versato almeno 5 anni di contributi di cui tre negli ultimi cinque immediatamente precedenti la domanda. Richiede il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti (quello che si è sempre fatto) a meno di un terzo. È compatibile con qualunque attività lavorativa.

L’assegno ordinario viene erogato per 3 anni, dopodiché occorre una nuova richiesta e un nuovo esame da parte dell'INPS. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno viene confermato definitivamente, diventa definitivo e viene erogato fino al compimento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia. (Legge Fornero).

Sistema di calcolo
per chi aveva almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/1995:
• sistema retributivo per la contribuzione a tutto il 31/12/2011
• contributivo per la contribuzione dal 1 gennaio 2012 fino alla data del pensionamento;

per chi aveva meno di 18 anni di contributi alla data del 31/12/1995:
• sistema retributivo per la contribuzione a tutto il 31/12/1995
• contributivo per la contribuzione dal 1 gennaio 1996 fino alla data del pensionamento;

per chi ha iniziato a contribuire dopo il 1 gennaio 1996
• contributivo secco. Su tutta la contribuzione accreditata.

Il sistema retributivo tiene conto:
• della contribuzione accreditata
• della media degli stipendi percepiti in un determinato periodo di anni. Semplificando, gli ultimi dieci anni.

Il sistema contributivo tiene conto:
• di tutta la contribuzione accreditata
• dell’età di pensionamento per la determinazione dei coefficienti di trasformazione del “montante contributivo”.

Integrazione al minimo
Nel caso in cui risulti di importo molto modesto e i redditi posseduti non superino determinati limiti, può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale. (448,07 € per il 2016).
L’assegno, una volta ricevuta l’integrazione da parte dell’Inps, non può comunque superare l’importo del trattamento minimo. (501,89 euro per il 2016).

Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli assegni di invalidità

ANNOPENSIONATO SOLOPENSIONATO CONIUGATO
2015oltre 11.649,82 eurooltre 17.474,73 euro
2016oltre 11.649,82 eurooltre 17.474,73 euro

Cumulo assegno di invalidità e redditi
L’importo dell’assegno ordinario di invalidità viene ridotto in presenza di reddito secondo le seguenti tabelle.

Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n.335 - Tabella G

1 - LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditiPercentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio.25% dell'importo assegnato
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio.50% dell'importo assegnato

2 - IMPORTI DEILIMITI DI REDDITO
AnnoAmmontare dei redditiPercentuale di riduzione
2015Fino a € 26.098,28
oltre € 26.098,28 fino a 32.622,85
oltre € 32.622,85
nessuna
25%
50%
2016Fino a € 26.098,28
oltre € 26.098,28 fino a 32.622,85
oltre € 32.622,85
nessuna
25%
50%

Assegno ordinario di invalidità e attività lavorativa
Nel caso in cui colui che lo riceve si dedichi ad una attività lavorativa dipendente o autonoma.
Se l’importo di pensione determinato dopo l’eventuale riduzione per “cumulo con altri redditi” è inferiore o pari al trattamento minimo (501,89 € per il 2016) non vi sarà alcuna ulteriore trattenuta.
Nel caso l’importo superi il trattamento minimo vi sarà un’ulteriore trattenuta pari al:
• 50% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro dipendente. La trattenuta è effettuata per ogni giornata di lavoro. In pratica si considerano 26 giornate lavorative al mese e la quota giornaliera è determinata dalla quota eccedente il minimo diviso 26
• 30% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro autonomo. La trattenuta è effettuata su base mensile
• Non si procede ad alcuna trattenuta se l’assegno è stato liquidato con almeno 40 anni di contribuzione.

Compatibilità e cumulabilità
L'assegno ordinario è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ma è incompatibile con una indennità di disoccupazione ora NASPI.
L’assegno è cumulabile con la rendita INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale, se le menomazioni non hanno influito sulla concessione dell’assegno.
È incumulabile con l’assegno d'invalidità ‘civile' (grado invalidità >74% e <100%). Il lavoratore che richiede ambedue le prestazioni deve quindi fare formale atto di rinuncia a uno dei due.



Assegno ordinario 'Inps'
Reversibilità
Assegno mensile
Pensione d'inabilità
Accompagnamento
Maggiorazione contributiva
Prepensionamento Inps
 
L'assegno ordinario offerto dall’Inps ai suoi assicurati dipende dai contributi versati ma può affiancarsi a una attività lavorativa.