Nei casi in cui il beneficio economico richiesto è legato al fatto che la persona è assicurata Inps (per esempio l’assegno ordinario o la pensione di inabilità o la reversibilità al figlio disabile). Il ricorso avviene in primo luogo per via gerarchica. Questo semplifica molto le cose. Quindi... Nel caso in cui il Medico dell'Ente assicuratore non accolga la domanda di prestazioni economiche, il cittadino ha 90 giorni di tempo dalla data di comunicazione del mancato accoglimento per presentare un ricorso amministrativo che va inoltrato esclusivamente per via telematica al Comitato Provinciale INPS. Il termine dei 90 giorni non è tassativo ma solo indicativo. Del Comitato Provinciale dell’INPS fanno parte rappresentanti ‘politici’ del mondo del lavoro, espressi da sindacati e datori di lavoro. Il Comitato può accogliere o respingere la domanda. Se la accoglie. il Direttore della sede INPS può però ‘rifiutarsi’ di dare corso alla prestazione esercitando il suo ‘diritto di autotutela’. Sia la posizione negativa assunta dal Direttore, sia quella del Comitato Provinciale, possono essere impugnate esclusivamente in sede giudiziaria. |
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Il ricorso contro le decisioni prese dall’Inps in quanto ente assicuratore avvengono per via gerarchica in modo veloce e sono esaminate da una Commissione generalmente comprensiva. |