DPCM 17 marzo 2020 – Patenti di guida prorogate fino al 31 agosto 2020
Le patenti di guida rientrano tra i documenti disciplinati dall’art. 104 del decreto legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostengo economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, conseguentemente, se scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge è prorogata al 31 agosto 2020.
1) l’art. 104 sopra menzionato dispone la proroga suddetta per i documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del d.p.r. n. 445/2000, rilasciati da amministrazioni pubbliche;
2) la predetta lettera c) qualifica come documento di riconoscimento un “documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare”;
3) il successivo art. 35 dello stesso d.p.r. n. 445/2000 dispone che “1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, […]”.