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Quali informazioni sono obbligatorie

Ma cosa prevede esattamente la bozza redatta dalla Commissione? (la si può scaricare in inglese cliccando qui). Il testo parte dall’idea che l’etichettatura degli alimenti, scrive la bozza di risoluzione è un modo consolidato di fornire ai consumatori informazioni che li aiutino a prendere decisioni coscienti per la loro salute e possano adottare una dieta […]

Ma cosa prevede esattamente la bozza redatta dalla Commissione? (la si può scaricare in inglese cliccando qui).
Il testo parte dall’idea che l’etichettatura degli alimenti, scrive la bozza di risoluzione è un modo consolidato di fornire ai consumatori informazioni che li aiutino a prendere decisioni coscienti per la loro salute e possano adottare una dieta equilibrata.

La regolamentazione nasce dalle proteste dei consumatori, che trovano difficile distinguere, leggere e interpretare le etichette alimentari e si è venuta formando con la consultazione delle parti istituzionali (rappresentanze delle aziende e dei consumatori, governi nazionali, l’Agenzia europea per l’alimentazione) e perfino attraverso internet.
La regolamentazione definisce una chiara demarcazione fra informazioni volontarie e obbligatorie
Non si limita a prescrivere che le informazioni contenute sia nel packaging sia nella pubblicità dell’alimento siano accurate, chiare e facili da comprendere per il consumatore, ma prevede dei criteri relativi all’impatto grafico delle informazioni nutrizionali (devono avere delle dimensioni minime, un certo formato e trovarsi in una certa parte della confezione).

Queste informazioni comprendono:
• il nome dell’alimento,
• la lista degli ingredienti,
• il valore energetico
• la composizione suddivisa per principi nutrizionali,
• la quantità netta
• la data di scadenza
• eventuali cautele nella gestione (es: tenere al fresco)
• la presenza di ingredienti potenzialmente allergeni
• la presenza di micronutrienti
e rende obbligatorio indicare il nome e l’indirizzo del produttore o dell’importatore nell’Ue.

La bozza di regolamentazione richiede poi che le informazioni non siano svianti sulla natura identità composizione paese di origine o di provenienza metodo di produzione e non attribuiscano all’alimento effetti che non possiede. In questo la norma si avvicina a quella già esecutiva sugli ‘health claims’ vale a dire sulle ‘pretese salutari’ dei prodotti alimentari.
È interessante notare che nella pubblicità o nella confezione, l’azienda non può nemmeno suggerire
che l’alimento possieda caratteristiche speciali quando tutti i prodotti simili posseggono la stessa caratteristica (pensiamo ad esempio agli effetti diuretici delle acque).